C’è una data che molte aziende hanno sottovalutato, e un’altra che non possono più ignorare.
La prima è il 28 giugno 2025: da quel giorno l’European Accessibility Act è pienamente in vigore in Italia, con obblighi concreti per tutti gli operatori digitali che rientrano nel perimetro del D.Lgs. 82/2022. La seconda è marzo 2026: con la pubblicazione delle Linee Guida AgID sull’accessibilità dei servizi è diventata operativa anche la piattaforma dedicata agli utenti per segnalare le eventuali non conformità ai requisiti di accessibilità previsti dal decreto legislativo n. 82/2022.
Tradotto: da questo momento chiunque — non solo un utente con disabilità, ma anche un cliente, un concorrente, un’associazione di consumatori — può presentare una segnalazione formale relativa all’accessibilità del tuo sito o ecommerce tramite segnalazioni.agid.gov.it. Il canale di segnalazione è pubblicamente accessibile. Le sanzioni sono reali.
L’European Accessibility Act (Direttiva UE 2019/882) è stato recepito in Italia con il D.Lgs. 82/2022. La normativa mira a garantire l’inclusione delle persone con disabilità e degli anziani, promuovendo un mercato unico digitale accessibile e allineandosi ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
In pratica, significa che siti web, app mobile ed ecommerce devono essere progettati e costruiti in modo da essere fruibili da persone con disabilità visive, uditive, motorie e cognitive. Il riferimento tecnico sono le WCAG 2.1 livello AA — le Web Content Accessibility Guidelines del W3C — che definiscono criteri precisi basati su quattro principi: il contenuto deve essere percepibile, operabile, comprensibile e robusto.
Dal 28 giugno 2025 l’obbligo è esteso alle piccole e medie imprese: si applica alle aziende con 10 dipendenti o più e/o con un fatturato annuo superiore a 2 milioni di euro. Sono escluse solo le microimprese. I settori espressamente coperti includono ecommerce, servizi bancari online, piattaforme di prenotazione trasporti, servizi di comunicazione elettronica, app mobile, e-book e terminali self-service.
Attenzione a una casistica spesso sottovalutata: se un ecommerce già esistente introduce cambiamenti rilevanti che impattano sulla user experience e sull’interazione dell’utente con il sito, può essere considerato come “immesso nuovamente sul mercato” e rientrare negli obblighi della normativa. In altri termini, un restyling importante, l’aggiunta di un’area riservata o di un nuovo flusso di checkout può far scattare l’obbligo immediato di conformità anche su siti precedentemente esenti.
Il quadro normativo prevede tre momenti chiave che vale la pena tenere separati.
Dal 28 giugno 2025 tutti i nuovi prodotti e servizi immessi sul mercato devono essere conformi. Qualsiasi nuovo sito web o applicazione web lanciato dopo questa data e che ricade tra i destinatari della direttiva deve essere pienamente accessibile e conforme alle WCAG 2.1 di livello AA.
Entro il 28 giugno 2030 i siti e i servizi già attivi prima del giugno 2025 devono essere adeguati, salvo modifiche sostanziali che anticipano l’obbligo. Questo non è un “si può aspettare”: è un percorso che va pianificato ora, perché cinque anni sembrano tanti ma un audit, un piano di remediation e l’implementazione delle correzioni su siti complessi richiedono tempo e risorse.
Da marzo 2026, con la piattaforma AGID attiva, il rischio non è più solo teorico. Chiunque può inviare un reclamo su segnalazioni.agid.gov.it indicando l’URL e il problema riscontrato. Una segnalazione attiva un procedimento che può portare a ispezioni tecniche, richieste di documentazione e, in caso di non conformità confermata e persistente, sanzioni.
Chi viola gli obblighi di accessibilità previsti dall’EAA può essere sanzionato con importi da 5.000 a 40.000 euro. Se poi non si adegua ai provvedimenti dell’autorità o non collabora con la vigilanza, possono aggiungersi ulteriori sanzioni da 2.500 a 30.000 euro.
Per le aziende già soggette a una disciplina diversa, quella prevista dalla Legge Stanca, le sanzioni possono invece arrivare fino al 5% del fatturato annuo.
Alle sanzioni amministrative possono aggiungersi conseguenze non economiche comunque rilevanti, come ad esempio il potenziale danno reputazionale — che oggi, nell’era dei social, si amplifica rapidamente.
Le aziende devono garantire accessibilità dei siti web e delle app mobili secondo i requisiti WCAG 2.1 – livello AA, fruibilità di documenti digitali e contenuti multimediali, integrazione dell’accessibilità fin dalla fase di progettazione, presenza della dichiarazione di accessibilità e del meccanismo di feedback per le segnalazioni degli utenti.
La dichiarazione di accessibilità non è un documento facoltativo: è un obbligo. Deve descrivere il livello di conformità del sito rispetto alle WCAG 2.1, indicare le eventuali non conformità ancora presenti, e fornire un riferimento per l’assistenza. Va pubblicata nel footer del sito o nelle condizioni generali.
La piattaforma AGID è progettata per evolvere ulteriormente: è stata concepita per diventare nel tempo un punto di contatto diretto tra le aziende e l’Agenzia rispetto agli adempimenti previsti dal decreto, attraverso cui gli operatori potranno segnalare ad AgID eventuali non conformità dei servizi e comunicare le misure adottate per la loro risoluzione. Non è solo uno strumento di controllo: è anche un canale di dialogo per le aziende che vogliono dimostrare di essere impegnate nell’adeguamento.
L’accessibilità digitale non è una casella da spuntare: è un processo che richiede competenze specifiche, metodo e continuità. Non basta una scansione automatica — gli strumenti automatici rilevano solo una parte dei problemi, mentre molte non conformità emergono solo con test manuali, navigazione da tastiera e verifica con tecnologie assistive.
In Seisnet abbiamo professionisti certificati Web Accessibility Expert secondo la norma UNI 11506:2021 (con riferimento alla UNI 11621-3:2021), in conformità alla ISO/IEC 17024:2012 — lo standard internazionale per la certificazione delle persone. Non si tratta di una formazione interna o di un corso online: è una certificazione di terza parte che attesta competenze verificate e metodologie riconosciute.
Questo significa che possiamo supportarti lungo tutto il percorso di adeguamento:
Audit di accessibilità: analisi tecnica approfondita del sito o ecommerce rispetto alle WCAG 2.1 AA, con test sia automatici che manuali e verifica con screen reader e navigazione da tastiera. Il risultato è un report dettagliato che individua le non conformità, le classifica per gravità e stima l’impegno correttivo.
Redazione della documentazione di accessibilità del servizio: predisposizione del documento da pubblicare sul sito, con le informazioni richieste dalla normativa applicabile e un livello di dettaglio coerente con le caratteristiche del servizio.
Implementazione delle correzioni: intervento diretto sul codice per risolvere le non conformità identificate — dai problemi di contrasto cromatico alla struttura HTML semantica, dall’accessibilità dei form ai testi alternativi delle immagini, fino alla navigabilità da tastiera dei componenti interattivi.
Affiancamento continuo: l’accessibilità non si mantiene da sola. Ogni aggiornamento del sito può introdurre nuove non conformità. Offriamo affiancamento per i team interni e verifiche periodiche per mantenere la conformità nel tempo.
Se stai pianificando un restyling, uno sviluppo ex novo o un’integrazione significativa al tuo sito o ecommerce, il momento giusto per affrontare l’accessibilità è prima di iniziare i lavori — non dopo. Integrarla in fase di progettazione costa significativamente meno che correggerla retroattivamente.
Vuoi capire a che punto è il tuo sito rispetto ai requisiti EAA? Contattaci per un primo assessment. Ti diciamo in tempi brevi cosa è in ordine, cosa manca e come procedere.